Premesso che
per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E' conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;
la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti e in molti paesi dell'Unione Europea nel 1991, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
Richiamati
gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana:
art. 2 (inviolabilità dei “diritti dell’uomo”), art. 13 (inviolabilità della “libertà personale”), art. 3, I e II com. (eguaglianza davanti alla legge di “tutti i cittadini”, “senza distinzione di condizioni personali”) e art. 32 (“diritto dell’individuo” alla tutela della salute, mentre “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, la quale “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della sua dignità”);
la Legge n. 145 del 28 marzo 2001 con la quale il Parlamento Italiano ha ratificato la Convenzione di Oviedo sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina [“Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina”] del 4 aprile 1997 che recita all’art. 5: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato ... La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”, e precisa all’art. 9: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”;
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, oggi allegata con valore vincolante al Trattato di Lisbona, che al Capo I, “Dignità”, stabilisce, ai primi 3 articoli, che “la dignità umana è inviolabile”, che “ogni individuo ha diritto alla vita” e “alla propria integrità fisica e psichica”, e che “nell’ambito della medicina e della biologia” “deve essere in particolare rispettato” “il consenso libero e informato della persona interessata”;
Preso atto che:
il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."
il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il CNB specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà"
visto
il documento del 24 ottobre 2008., Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, con cui il Comitato Nazionale di Bioetica esprime parere favorevole al diritto del paziente “cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie, in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà” di rifiutare i “trattamenti sanitari salva-vita”.
Considerato che
la giurisprudenza di legittimità si è già espressa sul punto dell’interruzione dei trattamenti sanitari e del rilievo del testamento biologico. La sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748 afferma che “ove il malato giaccia da moltissimi anni (…) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino naso gastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondono al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”;
Ritenuta
improcrastinabile l’esigenza che venga approvata al più presto una legge che regoli unitariamente la materia
Rilevato che
il Comune è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui quello alla libertà ed alla salute, così come espresso nella Carta Costituzionale, e pertanto rientra tra le sue competenze l’istituzione e l’attivazione di un servizio con forte rilievo sociale ed in grado di garantire pienezza dei diritti di cittadinanza a tutti i cittadini sanminiatesi;
lo Statuto del Comune di San Miniato, all’art. 3, prevede che il Comune tuteli e promuova “i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla libertà e alla dignità delle persone”;
i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
il Consiglio Comunale di San Miniato
Impegna il Sindaco e la Presidente del Consiglio a occasioni di dibattito pubblico sul tema del Testamento Biologico
Auspica che il Parlamento Italiano possa in tempi brevi approvare una legge che abbia il fine di regolare in maniera inequivocabile la possibilità di ogni cittadino di potersi esprimere con chiarezza in merito ai propri desideri in tema di Testamento Biologico
Impegna, il Sindaco e la Presidente del Consiglio, al fine di stimolare tale processo legislativo, a istituire presso il Comune apposito registro per raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie “Direttive Anticipate” o “Testamento Biologico” secondo il modello diffuso dalla Fondazione Veronesi nel quale, liberamente, la persona dichiara quali terapie accettare o meno in caso di incapacità e nomina un fiduciario al quale affidare l’esecuzione della propria volontà
Decide di inviare copia del presente atto ai 25 senatori impegnati nella 12° Commissione permanente “Igiene e Sanità”, al Presidente della Repubblica, ai presidenti di Senato e Camera, al Ministro Sacconi: ai quali verranno inviati anche aggiornamenti sul numero di cittadini che decideranno di registrarsi a tale scopo presso il comune.
per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico. E' conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;
la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti e in molti paesi dell'Unione Europea nel 1991, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
Richiamati
gli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana:
art. 2 (inviolabilità dei “diritti dell’uomo”), art. 13 (inviolabilità della “libertà personale”), art. 3, I e II com. (eguaglianza davanti alla legge di “tutti i cittadini”, “senza distinzione di condizioni personali”) e art. 32 (“diritto dell’individuo” alla tutela della salute, mentre “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, la quale “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della sua dignità”);
la Legge n. 145 del 28 marzo 2001 con la quale il Parlamento Italiano ha ratificato la Convenzione di Oviedo sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina [“Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina”] del 4 aprile 1997 che recita all’art. 5: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato ... La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”, e precisa all’art. 9: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”;
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, oggi allegata con valore vincolante al Trattato di Lisbona, che al Capo I, “Dignità”, stabilisce, ai primi 3 articoli, che “la dignità umana è inviolabile”, che “ogni individuo ha diritto alla vita” e “alla propria integrità fisica e psichica”, e che “nell’ambito della medicina e della biologia” “deve essere in particolare rispettato” “il consenso libero e informato della persona interessata”;
Preso atto che:
il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."
il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il CNB specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà"
visto
il documento del 24 ottobre 2008., Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, con cui il Comitato Nazionale di Bioetica esprime parere favorevole al diritto del paziente “cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie, in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà” di rifiutare i “trattamenti sanitari salva-vita”.
Considerato che
la giurisprudenza di legittimità si è già espressa sul punto dell’interruzione dei trattamenti sanitari e del rilievo del testamento biologico. La sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748 afferma che “ove il malato giaccia da moltissimi anni (…) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino naso gastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondono al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”;
Ritenuta
improcrastinabile l’esigenza che venga approvata al più presto una legge che regoli unitariamente la materia
Rilevato che
il Comune è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui quello alla libertà ed alla salute, così come espresso nella Carta Costituzionale, e pertanto rientra tra le sue competenze l’istituzione e l’attivazione di un servizio con forte rilievo sociale ed in grado di garantire pienezza dei diritti di cittadinanza a tutti i cittadini sanminiatesi;
lo Statuto del Comune di San Miniato, all’art. 3, prevede che il Comune tuteli e promuova “i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla libertà e alla dignità delle persone”;
i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
il Consiglio Comunale di San Miniato
Impegna il Sindaco e la Presidente del Consiglio a occasioni di dibattito pubblico sul tema del Testamento Biologico
Auspica che il Parlamento Italiano possa in tempi brevi approvare una legge che abbia il fine di regolare in maniera inequivocabile la possibilità di ogni cittadino di potersi esprimere con chiarezza in merito ai propri desideri in tema di Testamento Biologico
Impegna, il Sindaco e la Presidente del Consiglio, al fine di stimolare tale processo legislativo, a istituire presso il Comune apposito registro per raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie “Direttive Anticipate” o “Testamento Biologico” secondo il modello diffuso dalla Fondazione Veronesi nel quale, liberamente, la persona dichiara quali terapie accettare o meno in caso di incapacità e nomina un fiduciario al quale affidare l’esecuzione della propria volontà
Decide di inviare copia del presente atto ai 25 senatori impegnati nella 12° Commissione permanente “Igiene e Sanità”, al Presidente della Repubblica, ai presidenti di Senato e Camera, al Ministro Sacconi: ai quali verranno inviati anche aggiornamenti sul numero di cittadini che decideranno di registrarsi a tale scopo presso il comune.
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