mercoledì 3 marzo 2010

Il valore degli atti dei Consiglieri Comunali

Interrogazione presentata nella seduta consiliare del 03/02/2010


Considerato l’art. 39 dello Statuto comunale che individua i poteri dei Consiglieri Comunali;
Preso atto che quanto presentato dai Consiglieri in relazione ai poteri previsti dall’art. 39 riguarda l’attività del Comune e la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità;
Ritenuto quindi che quanto approvato dal Consiglio in relazione a ordini del giorno, mozioni, interpellanze rappresenti in impegno per tutta l’Amministrazione;

Tutto ciò premesso si chiede
1. in riferimento all’ordine del giorno sulla sicurezza approvato in data 06/08/2009 con atto consiliare n. 86
1.1. se è stato attivato il tavolo di lavoro richiesto, con quali enti e quali atti/attività sono stati prodotti;
1.2. Se è stato inviato alla Regione Toscana e con quanti e quali mezzi ne è stata data informazione alla cittadinanza
2. in riferimento alla mozione per la diffusione e utilizzo del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento approvata in data 24/11/2009 con atto consiliare n. 111
2.1. entro quale data verrà istituito il punto informativo capace di dare le dovute informazioni considerato che ad oggi, gli uffici competenti a fornire informazioni e cioè URP. Segreteria, Segreteria del Sindaco e Politiche Sociali, non hanno nessuna informazione su tale materia ;
2.2. entro quale data si provvederà alla distribuzione alla popolazione del glossario informativo e a promuovere le adeguate iniziative pubbliche per informare la popolazione;
2.3. se sono già stati presi contatti con i medici di base per il loro coinvolgimento nella compilazione dei DAT;
2.4. se e in quale data la mozione è stata inviata a tutti i soggetti elencati nella stessa
3. in relazione all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “La Sinistra per San Miniato” avente per oggetto l’albo dei professionisti e gli incarichi ed alla successiva risposta del Sindaco con la quale si affermava che si sarebbe provveduto quanto prima alla pubblicazione dell’albo
3.1. come mai ad oggi, 2 febbraio 2010, non è stato provveduto a quanto detto dal Sindaco nella sua risposta, ma al di là del fatto che non si è data adempimento a quanto affermato dal Sindaco, si chiede quali sono i motivi ostativi ad applicare quanto disposto dall’art. 203 del regolamento dei contratti che al comma 6 recita: “l’albo dei professionisti è liberamente consultabile tramite il sito web del Comune, nella sezione “profilo del Committente” e all’Albo Pretorio del Comune;

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